venerdì 29 Marzo 2024

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2009-2010: Una nuova impronta Bio

2009-2010:  Il biologico cambia…
Nuove normative per un nuovo biologico:

Il nuovo regolamento CE 837/07, entrato in vigore il 1° gennaio 2009,  modifica in maniera sostanziale la produzione agroalimentare biologica.

Quali sono queste modifiche? Vediamole una ad una.

1. Se il prodotto contiene più del 95% di ingredienti biologici, l’etichetta potrà presentare la dicitura “PRODOTTO BIOLOGICO” (invece che “mela da agricoltura bio)
2. A luglio 2010 è diventato obbligatorio l’uso del logo europeo su tutti i prodotti bio, confezionati e coltivati all’interno dell’ Unione Europea e con almeno il 95% di ingredienti biologici.
3. Non possono riportare la dicitura “PRODOTTO BIOLOGICO” e il logo europeo, i prodotti che contengono ingredienti bio in misura inferiore al 95%, mentre continua a essere obbligatoria l’indicazione di quali sono gli ingredienti bio e la loro percentuale.
4. Nel luglio 2010 è diventato d’obbligo l’indicazione dell’origine UE o NON UE delle materie prime. ( L’indicazione NON UE può essere omessa solo nel caso in cui l’ingrediente interessato abbia un’incidenza inferiore al 2%).
Le indicazioni UE e NON UE possono essere integrate o sostituite dall’indicazione del paese in cui sono state coltivate le materie prime.
5. Sull’etichetta è indicato in codice ISO 3166 (IT = Italia, D = Germania…) seguito dal codice dell’Organismo di controllo a cui è sottoposto l’operatore che ha effettuato l’ultima operazione sul prodotto.
In Italia il codice dell’ Organismo di controllo è accompagnato dal codice identificativo dell’operatore e da un riferimento all’autorizzazione ministeriale.
6. Possono essere usati i marchi di certificazione privati e nazionali, solo e quando essi non costituiscano ostacoli al libero mercato.
7. Il divieto assoluto di impiego di OGM e derivati è confermato dal nuovo regolamento.

I prodotti ottenuti e confezionati prima del 1°gennaio 2009 possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte
I  sistemi di controllo.

Ogni stato UE prevede un sistema di controllo sui prodotti biologici. Possono essere:
– Sistemi privati: autorizzati e supervisionati dall’autorità pubblica  (sistema utilizzato in gran parte degli stati europei, Italia compresa)
– Sistemi pubblici: i controlli vengo affidati ad Autorità pubbliche (sistema utilizzato in Danimarca e in Estonia)
– Sistemi misti: sistemi di controllo adottati da Lussemburgo e Malta.

Gli organismi privati devono essere accreditati in base alle norme internazionali ISO65, e le loro competenze vengono verificate dalle autorità  pubblica ( in Italia sono autorizzati dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, e la loro attività è sottoposta alla vigilanza delle Regioni).

I controlli, le ispezioni e le analisi DEVONO verificare la conformità del processo produttivo. Tenendo conto gli obblighi di tracciabilità del prodotto biologico durante tutte le fasi di produzione.

LA FILIERA PRODUTTIVA

Il nuove regolamento conferma ed estende il controllo e la certificazione obbligatoria a tutti gli operanti della filiera riproduttiva che sta alla base del prodotto bio.
Esclusi da tale obbligo troviamo solo i dettaglianti che vendono esclusivamente prodotto confezionato.

LE IMPORTAZIONI.

Il nuovo regolamento è applicato anche sui prodotti di importazioni da paesi non europei. Le autorità pubbliche di controllo di Paesi Terzi possono richiedere il riconoscimento ufficiale di equivalenza allo standard europeo.
Indi per cui, zucchero di canna, frutta tropicale, cacao, caffè, ecc…importati in Europa offrono la garanzia di un controllo analogo a quello ufficiale Europeo. Inoltre, questi prodotti, garantiscono una certificazione di una filiera equo-solidale.